domenica 22 aprile 2012

Il Cosmetico.....legislazione e definizione.


Ciao a tutte le lettrici ed i lettori del Blog di mio papà, Alessandro Talaia, permettetemi di presentarmi:
mi chiamo Rocco, sono un adorato e soprattutto adorabile cane di razza carlino.

Approfitto della "pausa di meditazione" inscenata dal mio papà per impossessarmi della tastiera e scrivere il mio primo articolo.
D'altro canto la baracca deve andare avanti, i miei croccantini costano cari e qualcuno dovrà pur lavorare, no?



Se questo mio bel parente nordico può farlo, posso scrivere anch'io!

In questo articolo, come avrai compreso dal titolo, iniziamo a parlare di uno degli argomenti essenziali della tua professione d'Estetista: il prodotto cosmetico.



Conoscere gli aspetti fondamentali della legislazione disciplinante la produzione, la commercializzazione e la sicurezza del prodotto cosmetico ti pone al riparo da spiacevoli inconvenienti pratici, oltre a fornirti le chiavi per "smascherare" tante bufale narrate dai "rappresentanti piazzisti" da strapazzo.

La legge di riferimento italiana relativa ai cosmetici è la nr 713 del 1986, sottoposta nel corso degli anni a varie modifiche, in base all'evoluzione della direttiva europea recepita (76/768/CEE risalente al Luglio del 1976, oggetto di più di cinquanta modifiche ed integrazioni).

Giova premettere che nel mese di luglio del 2013 la legge 713/86 sarà sostituita direttamente dal regolamento UE nr 1223 del 2009.

Comunque attualmente è ancora in vigore la legge 713 del 1986 ed a questa disposizione normativa bisogna attenersi.
La legge 713/86 si compone di 17 articoli e 6 allegati; uno dei punti salienti della normativa è indicato dall'articolo 1 primo comma, in cui il legislatore fornisce l'importantissima definizione di prodotto cosmetico:

"...si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato".

Da tale definizione si evincono tre elementi precipui:

  •  i cosmetici sono sostanze e preparazioni, quindi orecchini, monili vari, unghie e ciglia finte, piercing e brillantini per i denti non sono da ritenersi cosmetici;
  • i cosmetici sono assolutamente da distinguere dai medicinali;
  • i cosmetici devono essere applicati sulle parti indicate, quindi non possono essere iniettabili od ingeribili.
Rammentiamo anche che il secondo comma dell'articolo 1 ribadisce la distinzione, nettissima ed inequivocabile, tra cosmetici e farmaci recitando:

"........i prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutica"

Per il momento direi che può bastare; sono un cucciolo di carlino e mi stanco in fretta!

Desidero solo ricordarti che quando senti parlare di cosmeceutici, fitoceutici, dermaceutici, farmacocosmesi e compagnia bella, tali termini per la legge vigente non esistono.
Approfondiremo il discorso nei prossimi articoli, tieni solo presente che la suddetta terminologia è spesso una nuda e cruda "invenzione commerciale", creata appositamente per suggestionare il consumatore inducendolo a ritenere superiore il prodotto in esame.
Ma per la legge esiste solo il cosmetico, punto e basta; tutti i prodotti cosmetici, compresi i cosmetici "naturali" e "biologici", devono rispettare i canoni ed i dettami della legge 713/86.

Al prossimo post....bau bau da Rocco.










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